| Scritto da Administrator,
10-02-2009 23:07
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 La prima commissione parlamentare Affari Costituzionali del
Senato ha approvato alcuni emendamenti nel "Decreto Mille
Proroghe" che modificano sostanzialmente un principio cardine del
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro cancellando di
fatto la possibilità di inserire i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nelle aziende al di sotto dei 16 dipendenti.
Dei due emendamenti
proposti dalla Lega e approvati dalla Commissione, il primo prevede che il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( R.L.S.), si
possa fare solo nelle aziende sopra i 15 dipendenti (così
risulterebbe il comma modificato: 2. In tutte le aziende, o unità produttive
con più di quindici dipendenti, e' eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.) e il secondo elimina
integralmente il comma 3 dell’art. 47 ( 3. Nelle aziende o unità produttive
che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure
e' individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.), che in assenza di
rappresentante istituisce obbligatoriamente il rappresentante territoriale per
la sicurezza ( R.L.S.T.)
E non ci sto! Davvero non ci sto.
Lavoro da 16 anni in una piccola azienda metalmeccanica, in cui ho visto imbiancare i miei titolari e diventare uomini e padri di famiglia i miei colleghi e ho letto nelle mani di ciascuno il sacrificio e la dedizione al lavoro che ha fatto delle nostre giornate in fabbrica la garanzia per un minimo di benessere delle nostre famiglie.
Quando nel 1994 la Legge 626 imponeva, finalmente, l’obbligo di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono voluti altri due anni affinché si recepisse nella sua interezza e complessità il discorso e solo nel 1996 è diventato obbligatorio per le azienda mettersi in regola con i dettami del decreto. Ma il fine era chiaro a tutte le parti, tutelare la vita dei lavoratori, la loro incolumità.
Anche nella mia piccola realtà, devo ammettere che non è stato facile assimilare una procedura che fino al giorno prima era fatta in modo puntuale, costante ma comunque informale. Non è stato facile far tornare i titolari dietro un banco di scuola per seguire i corsi di formazione necessari . Non è stato facile fermare la produzione per le “giornate della formazione”, quando il cliente reclama e i tempi di consegna sono stretti.
Eppure è stato fatto, il discorso recepito, spesi tantissimi soldi in materia di sicurezza, ma anche ricevuti riconoscimenti e sgravi dall’Inail.
Tutto a confermare che è una materia necessaria ed imprescindibile. Pane quotidiano per lavoratori e datori di lavoro.
Ecco, allora veniamo al punto.
Entrambi hanno (avevano) un rappresentate: il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) tra le fila dei dirigenti e il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle fila delle maestranze. Voci indispensabili. Controparti necessarie.
Io lavoratore finalmente in grado di dire cosa ravvisavo di irregolare nella mia postazione e tu R.S.P.P. obbligato a tenere nella giusta considerazione quanto segnalato e soprattutto verbalizzato. Un ruolo importantissimo, una presa di coscienza della propria funzione, la consapevolezza di non essere solo una rotella nel complesso ingranaggio della produzione.
La successiva introduzione del Rappresentante Territoriale per le piccole Aziende in nome del “risparmio” e dello “snellimento delle procedure” è stato un primo accenno di attentato al rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore, una prima piccola limitazione del margine di manovra di quest’ultimo. Ma si sa, “dura lex , sed lex”.
Ok, paghiamo il contributo e becchiamoci ogni sei mesi uno sconosciuto che dovrebbe tutelarmi.
Così la C.N.A. scriveva in occasione dell’approvazione del Testo Unico sulla sicurezza dello scorso aprile 2008: ”Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori (RLST) o di comparto produttivo in assenza di RLS aziendali, viene ulteriormente rafforzato, prevedendo anche un rappresentante di sito nelle realtà più complesse”.
Ma quando mai. Dopo la nomina, comunque latitanti o mai disponibili nel momento in cui la formazione veniva programmata. Non si perde tempo con le piccole realtà.
Oggi, con l’abolizione del comma 3 dell’articolo 47 di seguito riportato: “nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.” si è ulteriormente chiarita la linea di questo governo in materia di Sicurezza: fare delle leggi che parino il culo a chi resta, non certo tutelare chi ogni giorno saluta i propri cari per andare al lavoro in una piccola azienda, vero motore dell’economia italiana, sapendo oltre che di avere un bel bavaglio, di correre il rischio concreto di non tornare a casa.
Vi invito anche ad un’ulteriore riflessione, leggiamo anche l’art. 2 già che ci siamo, in particolare il comma 1, lettera e): “preposto” persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa”.
E sapete chi è individuato come “preposto” nelle piccole aziende in cui non è espressamente nominato in caso di infortunio? Il lavoratore più anziano in ordine di assunzione ed a parità di assunzione il più anziano d’età. Va da se che ciclicamente ognuno è preposto di tutti oltre che preposto di se stesso.
Interessante anche il contenuto dell’art. 56 , in merito alle sanzioni: “I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’art. 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2000 euro per la violazione dell’art. 19, comma1, lett. a) e) f)
b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1 lett. b),c), d)
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g)
Come conciliare la condizione di preposti e lavoratori imbavagliati allo stesso tempo?
E senza Rappresentante dei Lavoratori saremo obbligati a prenderci tutto il rischio, subire le eventuali sanzioni in caso di infortuni, senza poter minimamente formalizzare quanto di irregolare andremo a ravvisare. Un concorso di colpa tacito. Un’ammissione di corresponsabilità insita nella negazione della possibilità di comunicare e dare forza alle nostre istanze.
Non saremo più in grado di produrre una documentazione comprovante le nostre segnalazioni di irregolarità all’interno dell’unità produttiva.
Questo è un atto gravissimo. La vita e la sicurezza di un lavoratore non possono e non devono dipendere dalla dimensione dell’azienda in cui lavora. Il suo diritto alla tutela è insito nella sua dignità di elemento produttivo, non certo dal numero di persone iscritte nel libro matricola.
Bello scenario, complimenti ai lungimiranti signori della Lega.
Ultimo aggiornamento : 10-02-2009 23:12
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